image-179
image-335

info@intermediare.net

+ 39 0965/951765

via Palmi 23, Reggio Calabria

Agenzia Immobiliare intermediaRE

image-941

I NOSTRI CONTATTI

SOCIAL NETWORK

DOVE SIAMO

blue and white illustrative school google classroom header (6)

 

Telefono 0965/951765

email :  info@intermediare.net

web :    www.intermediare.net

 

Via Palmi n. 23

89132 Reggio Calabria (RC)

 

 


facebook

Copyright 2020 © intermediaRE  -  P. IVA 02567770801 

PRIVACY POLICY  -  REVOCA CONSENSI

IMPOSTE 2° CASA 

Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”.
In questo capitolo viene descritto il regime fiscale previsto per l’acquisto di un’abitazione effettuato senza l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” 

Le imposte dovute quando si acquista da un PRIVATO

Se il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare:

l’imposta di registro proporzionale del 9%

l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro

l’imposta catastale fissa di 50 euro.

In ogni caso (acquisto da impresa o acquisto da privato), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

Attenzione: Sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro.                                                                                                                                                                  Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare.


 Le imposte dovute quando si acquista da un' IMPRESA 

Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In questo caso, quindi, l’acquirente dovrà pagare:

l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%

l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro

l’imposta catastale fissa di 50 euro.

QUANDO SULLE VENDITE È DOVUTA L’IVA

Come già detto, la cessione di fabbricati a uso abitativo da parte delle imprese è, come regola generale, esente da Iva.
Tuttavia, l’imposta si applica:

alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)

alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).

In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:

l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9

l’imposta di registro fissa di 200 euro

l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro

l’imposta catastale fissa di 200 euro.